La Corte d’Appello di Roma, decidendo in sede di rinvio, ha riconosciuto a una ricercatrice del CREA il diritto al riconoscimento dell’anzianità giuridica e retributiva maturata con contratti a termine prima della stabilizzazione.

La controversia riguardava gli effetti di quell’anzianità sulla posizione stipendiale. La Corte ha applicato i principi indicati dalla Cassazione: il servizio a termine non può essere escluso solo per la natura del rapporto, mentre il passaggio alla posizione stipendiale superiore richiede anche la verifica positiva prevista dalla disciplina collettiva.

Tra gli elementi esaminati vi è il decreto CREA n. 118 del 16 marzo 2020, che aveva riconosciuto 12 anni, 9 mesi e 16 giorni di anzianità. La decisione distingue il computo del servizio dalla progressione economica: quest’ultima presuppone la verifica positiva dell’attività svolta secondo le regole contrattuali.

Nel dispositivo, la Corte ha dichiarato il diritto della lavoratrice a essere valutata ai fini delle progressioni stipendiali. I passaggi economici richiesti e le relative differenze retributive restano subordinati all’esito positivo della verifica.

La difesa è stata curata insieme all’avv. Claudio Zaza.