Quando il rapporto di lavoro è in regime di codatorialità, la verifica di una possibile ricollocazione non può fermarsi alla società che ha assunto formalmente la lavoratrice. Nel caso esaminato dal Tribunale di Roma, il repechage doveva essere valutato considerando anche le altre imprese della rete riconosciute come co-datrici di lavoro.
La lavoratrice era stata dichiarata temporaneamente inidonea alle proprie mansioni. La società formalmente datrice l’aveva sospesa, in attesa di individuare una collocazione compatibile con le sue condizioni di salute, ma l’aveva licenziata due giorni dopo, invocando un calo di attività.
Il Tribunale ha osservato che la rete coinvolgeva circa un centinaio di imprese e ha ritenuto difficile ipotizzare che non vi fosse una posizione adeguata alle mansioni della lavoratrice e compatibile con la sua salute. Ha inoltre rilevato che non era stato dimostrato un calo complessivo di attività nella rete: le difese delle società si erano concentrate sulla crisi della sola impresa che aveva formalmente assunto la lavoratrice.
La decisione ha dichiarato nullo il licenziamento e disposto la reintegrazione, con condanna solidale delle società retiste responsabili. Il Tribunale ha precisato che, per le conseguenze del recesso, rispondono le imprese che appartenevano alla rete al momento del licenziamento.
La sentenza richiama così un aspetto concreto della codatorialità: se più imprese si avvalgono della prestazione lavorativa, la ricerca di una possibile ricollocazione deve essere valutata nell’ambito dell’intera rete.
La difesa è stata curata insieme all’avv. Claudio Zaza.