Una somma destinata direttamente alla docente, che si aggiunge al beneficio da accreditare sulla Carta.
Il punto centrale della decisione riguarda la condotta dell’Amministrazione. Il Ministero aveva chiesto il rigetto del ricorso nonostante un orientamento ormai consolidato della giurisprudenza europea e della Corte di cassazione, senza contestare specificamente i fatti documentati dalla docente e senza sollevare questioni nuove che giustificassero la propria resistenza.
Il Tribunale ha ritenuto che questa condotta costituisse un abuso del diritto di difesa. Costringere la docente ad agire per ottenere quanto le spettava ha comportato anche un impiego di risorse della giustizia sottratte ad altre controversie. Da qui l’ulteriore condanna per lite temeraria, disposta ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c.
La motivazione contiene anche un passaggio significativo sulle supplenze brevi: l’esigenza di formazione dipende dalla natura dell’attività docente e non dalla durata del rapporto. Richiamando la Corte di giustizia dell’Unione europea, il giudice ribadisce che la sola brevità dell’incarico non può giustificare l’esclusione dalla Carta docente.